La compagine sociale di una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) è generalmente formata da una pluralità di soci, ma possono sussistere anche S.r.l. unipersonali, ovvero con un unico socio (persona fisica o giuridica).
Mancando la pluralità dei soci, l’art. 2470 comma 4 cod. civ. prevede l’obbligo di depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese, “una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio”.
Questa prescrizione non è relativa a un profilo esclusivamente formale, ma assume invece un rilievo sostanziale.
Difatti, la S.r.l. è una società che gode di autonomia patrimoniale perfetta e i soci di una S.r.l., in quanto tali, non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno in via sussidiaria: la responsabilità dei soci è limitata ai versamenti dovuti per la loro quota sottoscritta del capitale sociale.
Nel caso di S.r.l. unipersonale il principio subisce una eccezione.
Il socio unico può infatti essere considerato illimitatamente responsabile
- se non abbia effettuato i conferimenti ai sensi dell’art. 2464 cod. civ.
- se non venga effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2470 cod. civ.
Proprio in considerazione della assimilabilità della posizione del socio di S.r.l. unipersonale priva di autonomia patrimoniale perfetta a quella del titolare di una impresa individuale, ci si è interrogati sulla possibilità di trasformare la prima nella seconda.
La trasformazione è un’operazione straordinaria, prevista dall’art. 2498 cod. civ., con cui un ente modifica il tipo di organizzazione senza estinguersi e conservando diritti, obblighi e rapporti.
Secondo la disciplina codicistica si distingue tra trasformazioni omogenee (tra società di vario tipo) e trasformazioni eterogenee (tra società ed enti non societari o società semplici).
Con particolare riferimento alla trasformazione da società di capitali viene il rilievo l’art. 2500 septies cod. civ., il cui comma 1 recita: “Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, le fattispecie di trasformazione eterogenea sono considerate tassative: la trasformazione da S.r.l. a impresa individuale, non ricompresa nelle fattispecie codicistiche, deve dunque escludersi.
Il passaggio da S.r.l. a impresa individuale deve quindi effettuarsi attraverso atti traslativi come la cessione di azienda.
Si segnala tuttavia una parassi notarile che a determinate condizioni (in particolare per società inattive) ritiene possano conseguirsi gli effetti della trasformazione attraverso lo scioglimento senza liquidazione con conseguente dei patrimoni della società e del socio.
a cura di avv. Emilio Augusto Galbiati