La durata dei procedimenti di separazione o divorzio o anche solo il tempo che trascorre tra la pronuncia della separazione e quella del divorzio fa sì che possano intervenire fatti nuovi oppure che la situazione delle parti venga valutata diversamente, con l’effetto che il contributo economico a favore di una parte può subire una diminuzione o addirittura essere negato.
Il quesito che si pone in questi casi è se le somme già versate siano o meno ripetibili da parte del soggetto non più onerato.
La giurisprudenza si è spesso dovuta pronunciare in proposito.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 11885/2025 ha affrontato una fattispecie abbastanza ricorrente nei suoi caratteri generali dando conto a applicazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso esaminato, gli accordi di separazione consensuali a suo tempo raggiunti dalle parti prevedevano, oltre a un assegno di mantenimento per la moglie, un assegno di mantenimento per il figlio minorenne (con previsione di concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie) oltre pagamento integrale da parte del marito del mutuo e delle spese condominiali per la casa coniugale assegnata alla moglie.
Nel giudizio di divorzio il marito aveva chiesto la revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento alla moglie, l’esonero dalla corresponsione di un assegno divorzile e il versamento diretto dell’assegno al figlio ormai maggiorenne. La moglie aveva invece chiesto la conferma delle condizioni di separazione, un assegno divorzile in misura maggiorata rispetto all’assegno di separazione, il mantenimento del figlio e la conferma dell’assegnazione della casa familiare.
Nella fase presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Nel corso del giudizio di divorzio, il marito (ottobre 2022) chiedeva la revoca dell’assegno per il figlio, il quale aveva interrotto gli studi universitari dal 2020 e aveva cominciato a lavorare diventando economicamente autosufficiente.
Con ordinanza 16.12.2023 l’assegno di mantenimento a carico del padre veniva revocato con decorrenza da novembre 2022, ovvero il mese successiva alla domanda di modifica.
Nella sentenza definitiva qui esaminata il Tribunale capitolino ha avuto modo di ribadire, anche sulla base delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, i principi applicabili alla fattispecie.
Innanzitutto, nella sentenza romana si specifica come Giudice debba effettuare una valutazione caso per caso applicando “criteri di rigore proporzionalmente crescenti in relazione all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre i ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità inclinazioni e aspirazioni” (si vedano Cass. 18076/2014, 17183/2020 e 32406/2021).
Ciò posto viene altresì ribadito il principio secondo cui “in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti dalla sentenza di separazione o dalle condizioni omologate con decreto, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché in mancanza di specifiche disposizioni in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giustificato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 5170/2024; 10974/2023; 16173/2015; 3922/2012; 11913/2009; 28/2008; 19722/2008; 22941/2006; 6975/2005; 28/2000). In sintesi, “Rimane ininfluente nel momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo (di mantenimento dei figli N.d.R.) decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modifica (Cass 4224/2021)”.
Infine, giudici romani richiamano i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 32914/2022) secondo cui nel caso di modifica nel corso del giudizio sulla base di una diversa valutazione per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda)
- va applicata la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate “ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile”,
- non può ritenersi ripetibile sia se si svolge una rivalutazione ex tunc delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto, sia se viene effettuato una semplice riduzione “purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta alla luce del principio di solidarietà post familiare e del principio secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente in condizione di sua accertata debolezza economica”,
- mentre saranno ripetibili, al di fuori dell’ultima ipotesi, in presenza, cioè di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi (o ex coniugi).
Sulla base dei predetti principi il Tribunale di Roma ha disposto la revoca definitiva dell’assegno per il figlio maggiorenne ormai autosufficiente confermando la decorrenza dell’esonero dalla domanda svolta dal padre in corso di causa e il conseguente obbligo della madre di restituire al padre le somme ricevute dopo tale data a titolo di mantenimento del figlio.
L’intervenuta autosufficienza economica del figlio ha comportato altresì la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre (comunque comproprietaria).
a cura di avv. Federica Girardi