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Conto cointestato tra coniugi e superamento della presunzione di contitolarità

2025-02-25 17:36

Federica Girardi

È noto che in caso di conto cointestato le somme si presumono di proprietà dei correntisti in parti uguali, salvo che si provi che la provvista sia stata forn

In caso di conto cointestato le somme si presumono di proprietà dei correntisti in parti uguali, salvo che si provi che la provvista sia stata fornita da uno solo.


Due coniugi erano cointestatari di un conto corrente bancario, su cui confluivano importi considerevoli derivanti dalla liquidazione di titoli anch’essi cointestati.

 

La moglie, d’accordo con il marito, faceva emettere numerosi assegni circolari, tutti ad essa sola intestati, per la quasi totalità del saldo attivo del conto cointestato e li versava su un conto cointestato con il marito su altro Istituto di credito.

 

Il marito, successivamente, prelevava un importo di poco inferiore alla metà della giacenza, ma la moglie ne contestava il prelievo e ne chiedeva la restituzione sostenendone l’esclusiva proprietà.

 

La controversia all’esame dei giudici nasceva dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla moglie per pagamento delle somme prelevate dal marito dal conto corrente cointestato senza il consenso della medesima che ne sosteneva l’esclusiva pertinenza. Il marito opponeva il fatto che le somme prelevare fossero anche di sua proprietà in quanto giacenti su conto cointestato.
 

Il Tribunale competente, seppur revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato il marito al pagamento di una somma (inferiore a quella ingiunta, ulteriormente ridotta in sede di appello).
 

La decisione della Corte d'Appello si basava sul fatto che la provvista del conto con cui erano stati emessi gli assegni circolari era proveniente dalla liquidazione di titoli cointestati, mente non era stata fornita la prova, il cui onere incombeva sulla moglie, dell’esclusiva titolarità delle somme pretese in restituzione.

 

La moglie presentava ricorso per cassazione, contestando la presunzione di cointestazione e sostenendo di aver dato piena prova della sua esclusiva titolarità del denaro prelevato.

 

Con al recente ordinanza n. 1643 / 2025 la Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando un error in iudicando nella sentenza impugnata laddove, nonostante le somme versate al momento dell’apertura del conto corrente presso il secondo istituto bancario provenissero da assegni circolari di cui la ricorrente risultava unica prenditrice e come tale anche unica titolata alla riscossione, la Corte aveva considerato che la provvista del nuovo conto provenisse da denaro contante prelevato da altro conto cointestato e dunque da presumersi di pertinenza di entrambi i correntisti, senza invece considerare adeguatamente la natura di titolo di credito dell’assegno circolare.

 

Infatti, in virtù delle caratteristiche proprie dei titoli di credito – astrattezza, autonomia e letteralità – gli assegno circolari risultano idonei “a costituire, a titolo originario, la prenditrice piena ed esclusiva proprietaria delle somme in essi incorporate”.

 

Fatto salvo il diritto del cointestatario delle somme utilizzate per l’emissione degli assegni circolari di richiederne, se del caso, la restituzione per la quota a lui spettante attraverso le previste forme di tutela giudiziale, “la detta origine cartolare della provvista del nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate”.

 

a cura di Avv. Federica Girardi