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Accettazione con beneficio di inventario per conto del minore

2025-02-12 14:43

Federica Girardi

La giurisprudenza di legittimità presentava orientamenti contrastanti di recente risolti dalle Sezioni Unite.

La giurisprudenza di legittimità presentava orientamenti contrastanti: l’uno secondo cui l’accettazione beneficiata del legale rappresentante non seguita dall’inventario fa rimanere il minore nella condizione di chiamato all’eredità, l’altro secondo cui lo stesso è già erede e può solo procedere all’inventario nell’anno, pena la perdita del beneficio.


In base all’art. 471 c.c. l’eredità devolute a minori (o incapaci) devono essere accettate col beneficio di inventario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, con la precisazione che, ex art. 489 c.c., i minori non si intendono decaduti dal beneficio di inventario se effettuano l’inventario entro un anno dalla maggiore età.

 

La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 31310 del 6 dicembre 2024 affronta la questione dell'efficacia e degli effetti della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante di un minore.

 

Nella fattispecie portata all’attenzione della Corte, infatti, la madre di due figli minorenni aveva accettato a loro nome e nel loro interesse, l’eredità paterna con beneficio di inventario, ma senza la redazione dell’inventario. Nell’anno dal raggiungimento della maggiore età i figli avevano rinunciato all’eredità e conseguentemente eccepivano di non dover rispondere del passivo ereditario.


La seconda sezione, stante la presenza di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità e, comunque, trattandosi di questione di particolare importanza, ha rimesso alle Sezioni Unite Civili la questione “


se l’accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatto dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consente al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto”.

 

All’esito di ampio iter argomentativo le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età”.

 

Tale conclusione si basa sul fatto che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario attribuisce al minore la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione stessa, indipendentemente dalla successiva redazione dell'inventario.

 

Il minore divenuto maggiorenne ha tempo di compiere l’inventario fino a un anno dal raggiungimento della maggiore, ma non ha più la possibilità di rinunciare. Qualora non proceda all’inventario, dovrà essere considerato erede puro e semplice, tenuto a rispondere dei pesi ereditari senza il beneficio che limita la sua responsabilità.

 

A cura di Avv. Federica Girardi