Il , con la sentenza 3542/2023, ammette il anche in un procedimento introdotto . In coniugi, infatti, nel ricorso introduttivo per separazione consensuale hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando anche le condizioni connesse a tale pronuncia. Il Tribunale rilevando come tale domanda non sia ancora procedibile prima del decorso del termine di legge, ha pronunciato sentenza sulla separazione, provvedendo con separata sul ruolo del Giudice Relatore. Una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (o dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte) il Giudice potrà acquisire (anche con la modalità dello scambio di note scritte) la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali condizioni potranno essere modificate solo a seguito di fatti nuovi, ma in caso di mancato nuovo accordo delle parti, da far confluire in nuove condizioni congiunte, il Tribunale non potrà che rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando l’indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Da aggiungersi a corollario che, nonostante la richiesta di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, il Tribunale ha preso atto della loro . Tale pronuncia rappresenta il primo provvedimento che ammette il cumulo di domande anche in un procedimento su domanda congiunta, mentre finora parte della dottrina e alcuni Tribunali lo ritenevano ammissibile solo nell'ambito di un procedimento contenzioso. a cura di avv. Federica Girardi
Tribunale di Milano
cumulo di domanda di separazione e di divorzio
su domanda congiunta di coniugi
ordinanza alla rimessione
reciproca rinuncia al deposito giudiziale della documentazione economico -patrimoniale