Trasferimento dei figli e violazione del diritto alla bigenitorialità
Nel corso di un procedimento di divorzio, la madre depositava un ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi, per motivi di lavoro, con i tre figli minori, a circa 850 km dalla residenza del padre.
Il Tribunale competente, senza modificare il regime di affido condiviso e senza alcuna istruttoria, accoglieva la richiesta di trasferimento sulla base della riferita offerta di lavoro.
Il padre reclamava l’ordinanza, chiedendo, medio tempore, una pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, ma la Corte territoriale rigettava sia l'istanza che il reclamo.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 12282/2024, investita dell’impugnazione, rileva come la Corte d’Appello non abbia “adeguatamente ed esaurientemente motivato sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi”, non potendo pervenirsi alla decisione sulla sola base delle seppur ritenute inequivoche volontà favorevoli al trasferimento espresse da due dei minori (mentre non è stata ascoltata la più piccola).
La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso del padre, ravvisando come il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella della precedente residenza non possa che essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli, con conseguente violazione del diritto alla bigenitorialità.
A cura di Avv. Federica GirardiIl Tribunale competente, senza modificare il regime di affido condiviso e senza alcuna istruttoria, accoglieva la richiesta di trasferimento sulla base della riferita offerta di lavoro.
Il padre reclamava l’ordinanza, chiedendo, medio tempore, una pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, ma la Corte territoriale rigettava sia l'istanza che il reclamo.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 12282/2024, investita dell’impugnazione, rileva come la Corte d’Appello non abbia “adeguatamente ed esaurientemente motivato sulle ragioni per le quali ha consentito il trasferimento dei minori dal luogo di residenza della famiglia prima della crisi”, non potendo pervenirsi alla decisione sulla sola base delle seppur ritenute inequivoche volontà favorevoli al trasferimento espresse da due dei minori (mentre non è stata ascoltata la più piccola).
La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso del padre, ravvisando come il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella della precedente residenza non possa che essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli, con conseguente violazione del diritto alla bigenitorialità.