Tassazione delle donazioni indirette o informali
La Commissione Tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Bergamo, aveva rigettato nuovamente il ricorso della contribuente affermando che il trasferimento di attività finanziarie, sebbene sprovvisto dei requisiti formali dell’atto pubblico, integrasse una “liberalità” e fosse soggetto ad imposta sulle donazioni.
Con la recentissima sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 la Corte di Cassazione analizza nel dettaglio la fattispecie della donazione di denaro depositato presso un istituto di credito ed effettuata tramite bonifico bancario, al fine di valutare se debba essere sempre soggetta ad imposta sulle donazioni.
Dando atto della pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 18725/2017) secondo cui, ai fini civilistici, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto di deposito dal beneficiante al beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, i Giudici, richiamato l’orientamento della Sezione Tributaria della Corte sulla donazione di denaro, depositato al momento dell'atto di liberalità presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale od estero che si è effettuata tramite bonifico volontario, affermano come, ai fini fiscali, assuma una diversa connotazione e soprattutto debbano essere operati dei distinguo.
Sulla scorta dell'elaborazione dottrinale che aveva ravvisato nella legislazione tributaria la suddivisione delle donazioni in tre diverse categorie, la Corte individua:
- le donazioni dirette o formali (che richiedono la forma pubblica);
- le donazioni indirette (comunque formali che derivano da un atto giuridico, un negozio unilaterale o da un contratto: es. adempimento debito altrui; electio amici nel contratto per persona da nominare; contratto a favore di terzo; accollo di debito altrui ecc…);
- le donazioni informali (es. trasferimento di denaro o strumenti finanziari attuati brevi manu o mediante bonifico bancario o ancora cointestando un conto corrente o altro rapporto bancario).
Gli Ermellini giudicano impreciso e incompleto il contenuto della circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11.08.2015 n. 30/E laddove, affermando che “l'imposta sulle successioni e donazioni si applica alle liberalità indirette risultati da atti soggetti a registrazione”, sembra indicare un “invero inesistente” obbligo generalizzato di registrazione sia delle donazioni (diverse da quelle formali) risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione (perché non formati per iscritto), e precisano che, quando non si sia in presenza di atti soggetti alla registrazione non si avrebbe una fattispecie rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte sulle donazioni a meno che
- si proceda alla registrazione “volontaria”;
- la donazione indiretta non “da atti soggetti alla registrazione” sia confessata dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte giunge ad elaborare i seguenti principi di diritto:
In tema di imposta sulle donazioni, le liberalità, diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato a un impoverimento del donante senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 codice civile e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento dei tributi se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000,00 per coniuge parenti in linea retta, euro 100.000,00 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).
In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta sulle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento mediante bonifico bancario per conto corrente del donante al conto corrente del donatario di attività finanziarie detenute all'estero) può provenire oltre che dal donatario anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta da avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro di capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione.
Sulla scorta di tali principi il ricorso della contribuente è stato rigettato laddove, nella fattispecie concreta, l’avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta sulle donazioni era stato emesso a seguito di un bonifico bancario per oltre € 800.000,00 di somme detenute dallo zio paterno presso una banca svizzera e a favore della nipote, come emerse a seguito di istanza presentata dallo zio per la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero.
A cura di Avv. Federica GirardiCon la recentissima sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 la Corte di Cassazione analizza nel dettaglio la fattispecie della donazione di denaro depositato presso un istituto di credito ed effettuata tramite bonifico bancario, al fine di valutare se debba essere sempre soggetta ad imposta sulle donazioni.
Dando atto della pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 18725/2017) secondo cui, ai fini civilistici, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto di deposito dal beneficiante al beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta soggetta alla forma dell'atto pubblico, i Giudici, richiamato l’orientamento della Sezione Tributaria della Corte sulla donazione di denaro, depositato al momento dell'atto di liberalità presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale od estero che si è effettuata tramite bonifico volontario, affermano come, ai fini fiscali, assuma una diversa connotazione e soprattutto debbano essere operati dei distinguo.
Sulla scorta dell'elaborazione dottrinale che aveva ravvisato nella legislazione tributaria la suddivisione delle donazioni in tre diverse categorie, la Corte individua:
- le donazioni dirette o formali (che richiedono la forma pubblica);
- le donazioni indirette (comunque formali che derivano da un atto giuridico, un negozio unilaterale o da un contratto: es. adempimento debito altrui; electio amici nel contratto per persona da nominare; contratto a favore di terzo; accollo di debito altrui ecc…);
- le donazioni informali (es. trasferimento di denaro o strumenti finanziari attuati brevi manu o mediante bonifico bancario o ancora cointestando un conto corrente o altro rapporto bancario).
Gli Ermellini giudicano impreciso e incompleto il contenuto della circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11.08.2015 n. 30/E laddove, affermando che “l'imposta sulle successioni e donazioni si applica alle liberalità indirette risultati da atti soggetti a registrazione”, sembra indicare un “invero inesistente” obbligo generalizzato di registrazione sia delle donazioni (diverse da quelle formali) risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione (perché non formati per iscritto), e precisano che, quando non si sia in presenza di atti soggetti alla registrazione non si avrebbe una fattispecie rilevante ai fini dell’applicazione delle imposte sulle donazioni a meno che
- si proceda alla registrazione “volontaria”;
- la donazione indiretta non “da atti soggetti alla registrazione” sia confessata dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte giunge ad elaborare i seguenti principi di diritto:
In tema di imposta sulle donazioni, le liberalità, diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato a un impoverimento del donante senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 codice civile e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento dei tributi se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000,00 per coniuge parenti in linea retta, euro 100.000,00 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).
In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta sulle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento mediante bonifico bancario per conto corrente del donante al conto corrente del donatario di attività finanziarie detenute all'estero) può provenire oltre che dal donatario anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta da avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro di capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione.
Sulla scorta di tali principi il ricorso della contribuente è stato rigettato laddove, nella fattispecie concreta, l’avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta sulle donazioni era stato emesso a seguito di un bonifico bancario per oltre € 800.000,00 di somme detenute dallo zio paterno presso una banca svizzera e a favore della nipote, come emerse a seguito di istanza presentata dallo zio per la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero.