Sui requisiti per l’erogazione della prestazione assicurativa da parte di INAIL

Ai sensi dell’art. 2 c.1 DPR 1124 / 1965,
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per gli infortuni avvenuti nell’ambiente lavorativo (sul luogo di lavoro durante l’orario lavorativo) vale la presunzione semplice, che si tratti di sinistri in occasione di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 05.05.2006, n. 10317 in Foro it. 2006, 9, I, 2323).
In altri termini, anche ai fini processuali, l’infortunio nell’ambito lavorativo si presume sempre avvenuto in occasione di lavoro, salvo rigorosa prova contraria a carico di INAIL (e desumibile solo dalle circostanze dell’incidente o dalla qualifica soggettiva del lavoratore).
Ciò posto, meritano di svolgersi le seguenti considerazioni.
(i) Anzitutto, viene in rilievo la definizione di “occasione di lavoro”, come elaborata e adottata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Per occasione di lavoro si intendono tutte le condizioni in cui l’attività lavorativa si svolge, comprese quelle ambientali e socio - economiche, nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore:
- indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 27.02.2002, n. 2942 in Giust. civ. 2002, I, 945)
- col solo limite, e solo con riguardo alle “situazioni proprie del lavoratore”, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (Cass. civ., sez. lav., 27.02.2002, n. 2942 in Giust. civ. 2002, I, 945).
Il consolidato orientamento interpretativo in dottrina sottolinea la specifica valenza della scelta operata dal legislatore nell’utilizzare l’espressione “occasione” di lavoro, anziché quella di “causa” di lavoro.
Con l’espressione “occasione”, infatti, si è inteso coprire con la garanzia assicurativa una quantità di eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l’espletamento della prestazione anche non riconducibili al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma solo legate allo svolgimento della prestazione anche se esterne al particolare processo produttivo (Cass. civ., sez. lav., 13.05.2016, n. 9913, in Diritto & Giustizia, 2016, 16 maggio).
A tale riguardo, sono espressamente considerati come avvenuti in occasione di lavoro anche gli infortuni che discendono da caso fortuito o da cause estranee al lavoro svolto (Cass. civ., sez. lav., 03.04.2017, n. 8597 in Diritto & Giustizia 2017, 3 aprile).
(ii) L’eventuale esclusione concerne solo infortuni conseguenti ad un cosiddetto “rischio elettivo” che, come detto, deriva da una scelta volontaria del lavoratore infortunato, diretta a soddisfare mere esigenze personali.
Nel merito, secondo la consolidata definizione giurisprudenziale (Cass. civ., sez. lav., 02.10.2009, n. 21113 in De Jure: Cass. civ., sez. lav., 14.10.2014, n. 21647 in Diritto & Giustizia, 2014, 15 ottobre) la ricorrenza del rischio elettivo devono concorrere simultaneamente, nel comportamento del lavoratore infortunato, i seguenti elementi:
a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In altri termini, il rischio elettivo si distingue dall’atto colpevole del lavoratore, posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, che non esclude di per sé l’indennizzabilità del sinistro.