Rinunzia al legato sostitutivo della legittima

L’art. 551 c.c. prevede che a fronte di un legato in sostituzione della legittima, il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce invece tenere il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento qualora il valore del legato sia inferiore a quello della legittima e non acquista la qualità di erede.
Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Bologna sentenza n. 782/2023 la de cuius aveva, con testamento olografo, nominato erede universale il figlio e disposto un legato in sostituzione di legittima a favore della figlia.
Quest’ultima aveva convenuto in giudizio il fratello per sentire annullare il testamento per incapacità di intendere e di volere della madre e, conseguentemente, per ottenere la restituzione all’attrice, quale erede legittima, della rispettiva quota ereditaria, disponendo la divisione del compendio ereditario. In subordine, l’attrice chiedeva l’accertamento della lesione della quota di legittima non essendo il legato in sostituzione di legittima di valore equivalente alla quota di legittima spettante all’attrice e, conseguentemente la condanna del fratello a corrisponderle “oltre agli immobili indicati nel testamento a titolo di legato, un conguaglio in denaro” al fine di ripristinare la quota di legittima spettante.
La sentenza di primo grado dichiarava la validità ed efficacia del testamento olografo e, quanto alla domanda subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua qualità di erede legittimario, che tale esame era impedito dal fatto che “la legataria era già stata immessa nel possesso dei beni ereditari e non aveva rinunciato al legato”, rinuncia da effettuarsi in forma scritta.
Impugnata la sentenza del Tribunale, limitatamente al rigetto della domanda proposta in via subordinata per il riconoscimento della lesione della quota di legittima, l’appellante contestava, da un lato, l’irrilevanza dell’immissione nel possesso dei beni ereditari visto che l’acquisto del legato è automatico senza bisogno di accettazione e, dall’altro, che la volontà di rinuncia era stata manifestata con l’atto di citazione sottoscritto con la firma della procura a margine.
La Corte d’Appello con articolato iter argomentativo conferma che il perdurante possesso e godimento dei beni di cui al legato in sostituzione di legittima in capo all’appellante non può costituire di per sé prova inconfutabile della definitiva volontà di rinunciare al medesimo: l’automaticità dell’acquisto del legato all’apertura della successione comporta che “l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinunzia del beneficiario, condizione che però non sottrae quest’ultima, qualora riguardi immobili, dalla forma scritta richiesta”, a pena di nullità. In proposito, la Corte territoriale dà altresì atto che la volontà di rinunciare al legato di immobili può ben essere manifestata validamente mediante l’atto di citazione.
Fatte tali premesse, peraltro, i giudici di secondo grado, precisano che è necessario che da tale atto risulti “chiara, espressa ed inequivocabile la volontà del beneficiario di rinunziare allo specifico legato testamentario e non solo la richiesta di integrazione”. Nel caso in esame non è stata ravvisata nell’atto di citazione di primo grado, né successivamente, alcuna inequivocabile rinuncia al legato avendo l’attrice solo chiesto l’accertamento della lesione della sua quota di legittima senza mai rinunciare agli immobili oggetto del legato, essendosi sempre e solo limitata a chiedere un conguaglio in aggiunta agli immobili già ricevuti con il legato.

A cura di Avv. Federica Girardi