Riforma della Negoziazione Assistita: le novità

Facendo proprio quanto già attuato in occasione della normativa emergenziale per il processo civile (e che andrà a regime con la Riforma Cartabia) e quanto verrà introdotto dal 28 febbraio 2023 anche per la Mediazione, le modalità telematiche (art. 2-bis D.lgs. 132/2014) vengono previste anche per lo svolgimento della negoziazione, con la possibilità di collegamenti audiovisivi a distanza e che gli atti vengano formati e sottoscritti digitalmente e trasmessi via PEC. Nel caso di sottoscrizione analogica delle parti saranno gli avvocati che la certificheranno con firma digitale.
Quanto alla forma, salvo diverso accordo, viene adottato il modello di Negoziazione Assistita elaborato dal Consiglio nazionale forense.
Viene introdotta (art. 2-ter) la possibilità di ricorrere alla Negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale e purché ogni parte sia assistita da un avvocato. In caso di accordo, il medesimo non potrà essere oggetto di impugnazione ed entro 10 giorni dovrà essere trasmesso ad un Organo abilitato alla certificazione.
Altra novità inserita nella riforma è la possibilità (art. 4-bis) per ciascun avvocato, se previsto dalla convenzione, di acquisire dichiarazioni di terzi presso il proprio studio o il Consiglio dell’Ordine e alla presenza degli avvocati delle altre parti. Tali dichiarazioni dovranno essere riportate in apposito verbale che, in caso di mancato accordo, potrà essere prodotto in giudizio e sarà liberamente valutato dal Giudice, il quale potrà comunque disporre l’escussione del teste.
La convenzione di negoziazione assistita potrà anche prevedere la possibilità per ciascun avvocato di chiedere alla controparte di rendere dichiarazioni su fatti, specificatamente individuati e ad essa sfavorevoli. Tale documento sottoscritto dalla parte e dall’avvocato che lo assiste può essere prodotto in un successivo eventuale giudizio con efficacia di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Le novità più rivelanti attengono peraltro alle convenzioni di Negoziazione assistita in materia di famiglia (art. 6).
Viene previsto
- che l’accordo dagli avvocati venga trasmesso con modalità telematiche al Procuratore della Repubblica, il quale a sua volta, apposto il nullaosta o l’autorizzazione, trasmetterà agli avvocati l’accordo sottoscritto digitalmente;
- che gli eventuali patti di trasferimento immobiliari abbiano effetti obbligatori;
- che possa essere inserito in un accordo di negoziazione assistita avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del medesimo o dell’unione civile la possibilità di prevedere la corresponsione di un assegno una tantum (la cui equità è demandata alla valutazione degli avvocati che assistono le parti);
- che l’accordo, munito di nullaosta o autorizzazione, sia trasmesso a cura degli avvocati via PEC al Consiglio dell’Ordine di uno degli avvocati, per la conservazione. Il Consiglio dell’Ordine se richiesto potrà rilasciane copia autentica.
A cura di avv. Federica Girardi