Riforma della Mediazione: cosa cambia – Parte II

Dal 30 giugno 2023 entra in vigore la seconda parte della Riforma della Mediazione civile e commerciale (L. 28/2010).
Innanzitutto, la mediazione diventa condizione di procedibilità nelle controversie anche di nuove materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
L'improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, pena la decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se il giudice constata che la mediazione non è stata esperta o, se iniziata, non si è conclusa, fissa l'udienza successiva dove verificherà l’esperimento del procedimento di mediazione (basta che al primo incontro con il mediatore non si sia concluso alcun accordo) e, in difetto, dichiarerà l'improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5).
Posto che anche con riguardo le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità è sempre possibile l’introduzione di procedimento per ingiunzione (inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istanze relative alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione), viene espressamente previsto (art. 5 bis) che l’onere di presentare domanda di mediazione grava sulla parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo (creditore) nel termine fissato dal giudice dopo aver provveduto sulla provvisoria esecuzione e rilevato il mancato esperimento della mediazione. Se alla successiva udienza la mediazione non è stata introdotta, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile e il decreto revocato.
L’amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. L’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere sottoposti all’assemblea che deve approvare nel termine fissato nell’accordo e con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c. (art. 5 ter).
Il giudice fino alla precisazione delle conclusioni del giudizio di appello può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di procedimento di mediazione che diviene così condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 quater).
La mediazione è condizione di procedibilità anche quando prevista da contratto statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato. Il mancato esperimento dev’essere eccepito dalla parte entro la prima udienza / incontro arbitrale (art. 5 sexies).
La durata dev’essere di tre mesi prorogabile di ulteriori tre, previo accordo scritto delle parti (art. 6).
Quanto al procedimento, a seguito della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda. Ogni informazione utile viene comunicata alle parti a cura dell'organismo. Qualora siano necessarie specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza, per una sola volta, dalla ricezione della comunicazione dell’organismo alle parti.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione e, solo se ricorrono giustificati motivi, possono delegare un rappresentante munito dei poteri e a conoscenza dei fatti. Solo quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata del giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ma devono essere previste nel regolamento di procedura dell'organismo le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Alla nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, e in tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma 1 c.p.c.
Dal 30.06.2023 entra poi in vigore il nuovo Capo II – bis che riconosce la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato in caso di mediazione obbligatoria, se è raggiunto l’accordo di conciliazione (art. 15 bis e ss.).
Infine, viene aumentato a € 100.000,00 il valore entro cui il verbale di conciliazione è esente da imposta di registro (art. 17). Parimenti viene aumentato a € 600,00 il limite del credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo e pari importo per il compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza in caso di mediazione obbligatoria (art. 20).

A cura di avv. Federica Girardi