Riforma della Mediazione: cosa cambia
La Mediazione civile e commerciale comincia a cambiare: dal 28 febbraio 2023 comincia a entrare in vigore una prima parte della riforma.
In particolare, diventa possibile lo svolgimento con modalità telematiche (art. 8 bis D.lgs. 28/20120). Gli incontri possono svolgersi da remoto con collegamenti audiovisivi e ogni parte può scegliere di partecipare da remoto o in presenza. In ogni caso gli atti del procedimento devono essere formati e sottoscritti secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale ed essere tramessi via PEC (o altro recapito digitale qualificato). Anche il verbale a conclusione del procedimento e l’eventuale accordo dovrà essere firmato digitalmente.
Viene introdotta anche una norma specifica per i casi di accordo sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis): in tal caso la responsabilità contabile loro imputabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave (ovvero negligenza inescusabile derivante da grave violazione della legge o da travisamento dei fatti) (art. 1 c.1.1 L. 20/1994).
Viene introdotto infine una nuova disposizione che chiarisce le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis). In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice più desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Qualora poi la mediazione sia condizione di procedibilità, la parte costituita che non abbia partecipato senza giustificato motivo viene condannata al versamento di un importo doppio rispetto al Contributo Unificato dovuto per il giudizio e, su richiesta dell’altra parte, può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata non superiore alle spese del giudizio.
A cura di avv. Federica Girardi
In particolare, diventa possibile lo svolgimento con modalità telematiche (art. 8 bis D.lgs. 28/20120). Gli incontri possono svolgersi da remoto con collegamenti audiovisivi e ogni parte può scegliere di partecipare da remoto o in presenza. In ogni caso gli atti del procedimento devono essere formati e sottoscritti secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale ed essere tramessi via PEC (o altro recapito digitale qualificato). Anche il verbale a conclusione del procedimento e l’eventuale accordo dovrà essere firmato digitalmente.
Viene introdotta anche una norma specifica per i casi di accordo sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis): in tal caso la responsabilità contabile loro imputabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave (ovvero negligenza inescusabile derivante da grave violazione della legge o da travisamento dei fatti) (art. 1 c.1.1 L. 20/1994).
Viene introdotto infine una nuova disposizione che chiarisce le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis). In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice più desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Qualora poi la mediazione sia condizione di procedibilità, la parte costituita che non abbia partecipato senza giustificato motivo viene condannata al versamento di un importo doppio rispetto al Contributo Unificato dovuto per il giudizio e, su richiesta dell’altra parte, può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata non superiore alle spese del giudizio.
A cura di avv. Federica Girardi