Riforma del rito Famiglia: le principali novità

Da domani ai procedimenti instaurati in materia di famiglia si applicheranno le disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia e inserite nel codice di procedura civile negli articoli 473-bis e ss.
Vengono investiti dalla Riforma tutti i procedimenti (contenziosi) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Sono ricompresi anche i procedimenti che vedono coinvolti genitori non legati da vincolo matrimoniale.
Ciò ad eccezione se 1) “la legge disponga diversamente”; 2) procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione di minori di età, procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE); 3) tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria.
 
Il Tribunale giudica in composizione collegiale, ma la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio (art. 473-bis.1). Il giudice relatore può nominare il curatore speciale del minore, esercitare i poteri d’ufficio qualora debbano essere adottati provvedimenti in favore del minore, ordinare l’integrazione della documentazione delle parti (art. 473-bis.2). Sarà suo compito, come si vedrà in seguito, condurre l’ascolto del bambino, adottare i provvedimenti indifferibili, tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, adottare i provvedimenti provvisori, ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socioassistenziali.

Diventa la regola l’ascolto del minore (anche sotto i 12 anni se capace di discernimento) nei procedimenti ove debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardino. I casi di esclusione motivata sono: 1) l’ascolto è contrasto con l'interesse del minore; 2) l’ascolto è manifestamente superfluo; 3) ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; 4) manifesta volontà dell minore di non essere ascoltato. In caso di accordo dei genitori l’ascolto è effettuato soltanto se necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.).

All’art. 475-bis.5 c.p.c. vengono specificate le modalità dell’ascolto. L’ascolto deve essere condotto dal giudice, che può coinvolgere esperti. Indicati dal giudice i temi da affrontare, i genitori e i loro difensori possono proporre altri temi o argomenti e, se autorizzati dal giudice, possono partecipare all'ascolto. L'ascolto del minore deve essere registrato con mezzi audiovisivi o, in caso di impossibilità, dev’essere verbalizzato dettagliatamente.

Qualora il minore rifiuti di incontrare un genitore o emergano comportamenti di un genitore tesi ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con l’altro genitore o i nonni o i parenti dell’altro genitore, il giudice procede all'ascolto senza ritardo (art. 473-bis.6 c.p.c.).

Vengono specificati i casi in cui vengono nominati al minore un tutore (sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale) oppure un curatore (limitazione della responsabilità genitoriale) e, in tale ultimo caso, il contenuto del provvedimento di nomina (persona presso la quale il minore risiede, poteri del curatore, atti dei genitori, obblighi di relazione ecc.).

Viene poi previsto la nomina di un curatore speciale del minore qualora 1) il PM chieda la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o l’uno chieda la decadenza dell’altro; 2) in casi di pregiudizio del minore; 3) quando il minore di almeno 14 anni ne faccia richiesta; 4) i genitori appaiano inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Al curatore speciale è attribuita rappresentanza processuale (rappresenta il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori) o anche sostanziale (anche “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su incarico del giudice).
In tutti i casi, il curatore speciale del minore cessa il suo incarico con la definizione del procedimento nel quale è stato nominato. Ne può essere chiesta la revoca al presidente del tribunale o al giudice che procede su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del tutore, del PM o del minore di 14 anni compiuti.

Viene codificato il compito del Giudice di informare e invitare le parti circa la Mediazione familiare e, se c’è il consenso delle medesime, di rinviare l’assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti consentendo alle parti di adottare un percorso di mediazione nell’interesse dei figli.

In ordine alla competenza territoriale è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale se nel procedimento devono essere assunti provvedimenti relativi a un minore, mentre in tutti gli altri casi valgono le ordinarie regole sulla competenza, in primis, il criterio generale della residenza del convenuto (art. 473-bis.11 c.p.c.).

Il procedimento è introdotto con ricorso che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico ed avere i contenuti di cui all’ art. 473-bis.12, nonché indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione della copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
Dovranno in ogni caso essere allegati: 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; 3) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In presenza di minore dovrà altresì essere allegato un piano genitoriale che specifichi gli impegni, le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Cambia radicalmente il regime delle preclusioni processuali e dei termini per le difese con una concentrazione di tutte le difese in via anticipata rispetto all’udienza di prima comparizione.
Dopo il deposito del ricorso, infatti, il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, indicando al convenuto i termini decadenziali per le sue difese, la necessità di munirsi di un difensore tecnico, di potersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato, nonché la necessità di costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza. L’attore deve notificare copia del ricorso e decreto al convenuto, in modo di garantire tra notifica e udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni liberi (art. 473-bis.14 c.p.c.).

Possono essere assunti dal Presidente o dal Relatore, inaudita altera parte, provvedimenti indifferibili in caso di pregiudizio imminente e irreparabile e con fissazione nei successivi 15 giorni udienza al fine di garantire il contraddittorio.

Una volta costituito il convenuto nel termine fissato, 20 giorni prima dell’udienza l’attore può depositare memoria rispetto alle difese del convenuto e, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande o eccezioni e indicare mezzi di prove. Entro 10 giorni prima dell’udienza il convenuto può depositare ulteriore memoria nella quale a sua volta, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande o eccezioni e indicare mezzi di prove. 5 giorni prima dell’udienza l’attore può depositare memoria con prova contraria (art. 473-bis.17 c.p.c.).

Le decadenze processuali operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova con riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.19 c.p.c.).

Viene eliminata “l’udienza presidenziale”.
Il Presidente designa subito il giudice relatore cui è delegata la trattazione.
All’udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il Giudice, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni e, sentire le parti, tenta la conciliazione, anche formulando una motivata proposta conciliativa (art. 473-bis.21 c.p.c.).

Qualora la conciliazione non riesca il giudice dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni; con riguardo a un eventuale contributo economico il giudice specifica la decorrenza che può essere fatta retroagire fino alla data della domanda.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Con la medesima ordinanza il giudice ammette le prove e predispone il calendario del processo.
Contro la sentenza sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22 c.p.c.).

Con riguardo alla CTU viene specificato che devono essere utilizzate metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica e devono essere distinti i fatti e le valutazioni del CTU (art. 473-bis.25 c.p.c.).

Con riguardo all’intervento dei Servizi Sociali il giudice deve specificare l’attività loro demandata e i termini per il deposito della relazione periodica. È previsto che le parti possano prendere visione e estrarre copia delle Relazioni e di ogni accertamento compiuto dai Servizi (art. 473-bis.27 c.p.c.).

Esaurita la fase istruttoria il giudice fissa l’udienza per la rimessione della causa in decisione (non più udienza di p.c.) assegnando i termini: 1) non più di 60 giorni prima dell’udienza per note scritte di precisazione delle conclusioni; 2) non più di 30 giorni prima dell’udienza per il deposito di comparse conclusionali; 3) non più di 15 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie di replica.

Nei successivi 60 giorni dovrebbe essere depositata la sentenza (art. 473-bis.28 c.p.c.). Ogni procedimento, anche quello di separazione, si conclude, ora, con un provvedimento decisorio uniforme: la sentenza. Scompare, dunque, il “decreto” di omologa della separazione consensuale che viene sostituito da un provvedimento tipicamente decisorio (art. 473-bis.51 c.p.c.).

L’innovazione più straordinaria introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda la possibilità di proporre contemporaneamente la domanda di separazione giudiziale e quella di divorzio.
L’art. 473-bis.49, infatti, introduce la possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente. Ovviamente la domanda divorzile può essere presentata anche dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
Il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, sentenza parziale di separazione, sia passata in giudicato e sia trascorso il tempo richiesto (allo stato un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice (nel procedimento nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Se difettano tali presupposti, la domanda di divorzio sarà improcedibile. Nella pratica, l’attore, con il ricorso, dovrà proporre distinte domande: 1) dichiararsi la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status; 2) passata in giudicato la separazione, pronunciarsi il divorzio.
Come visto contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.).
La sentenza conterrà autonomi capi per le diverse domande e la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (art. 473-bis. 49, ultimo comma).

Come visto il nuovo rito della famiglia ha eliminato la fase presidenziale, ma è comunque prevista la possibilità di provvedimenti temporanei o urgenti. Nel caso di procedimenti che vedano coinvolti figli quando il giudice, adotta provvedimenti temporanei e urgenti «indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39» (art. 473-bis.50 c.p.c.).

Qualora i procedimenti siano introdotti su domanda congiunta, la competenza può essere radicata presso il luogo di residenza dell’una o dell’altra parte (salvo che la residenza abituale del bambino non coincida con la residenza dei due genitori, in tal caso prevale quella del minore).

La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti e deve avere il contenuto del ricorso di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, fornire le indicazioni delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti possono regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Dopo il deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

È consentito alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso.
L’ascolto del minore è disposto dal giudice solo se necessario.

Il procedimento si conclude con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte (art. 473-bis.51 c.p.c.).

Da ultimo, da notare la codificazione di uno strumento a tutela del credito per il contributo economico in favore della prole o delle parti prima previsto solo dalla legge divorzio (ed applicato estensivamente grazie all’interpretazione giurisprudenziale) ovvero la possibilità per il creditore di contributo economico periodico di chiedere il pagamento diretto del terzo notificando, dopo aver costituito in mora il debitore, il provvedimento al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato (art. 473-bis.37 c.p.c.).
A cura di avv. Federica Girardi