Quale scuola scegliere?
Numerose pronunce, soprattutto di merito, hanno nel tempo consolidato un orientamento prevalente secondo cui, in caso di contrasto tra i genitori in ordine alla scelta tra scuola pubblica e scuola privata, deve optarsi per il sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere di gratuità, di laicità e di neutralità rispetto a scelte educative o di orientamento culturale del minore.
Di recente la Suprema Corte, sentenza n. 13570/2024, confermando quanto precedentemente deciso - previo ascolto del minore - dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano, ha sottolineato come il contrasto tra i genitori deve essere risolto considerando l’esigenza “di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata”, che può essere fondata sulla necessità “in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola”.
Viene dunque ribadito come il Giudice, chiamato ad assumere provvedimenti in vece dei genitori, deve “tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore” e risolvere il conflitto tra scuola pubblica o privata, non solo valutando l’offerta formativa, l’adeguatezza edilizia o l’onere economico, bensì verificando “la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative”.
Sulla base di tale principio la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito come la scelta di proseguire il ciclo scolastico presso la scuola privata frequentata rispondesse al miglior interesse del minore, assumendo rilievo recessivo l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso del minore per il quale era predominante il “bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti”.
A cura di Avv. Federica GirardiDi recente la Suprema Corte, sentenza n. 13570/2024, confermando quanto precedentemente deciso - previo ascolto del minore - dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano, ha sottolineato come il contrasto tra i genitori deve essere risolto considerando l’esigenza “di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata”, che può essere fondata sulla necessità “in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola”.
Viene dunque ribadito come il Giudice, chiamato ad assumere provvedimenti in vece dei genitori, deve “tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore” e risolvere il conflitto tra scuola pubblica o privata, non solo valutando l’offerta formativa, l’adeguatezza edilizia o l’onere economico, bensì verificando “la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative”.
Sulla base di tale principio la Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito come la scelta di proseguire il ciclo scolastico presso la scuola privata frequentata rispondesse al miglior interesse del minore, assumendo rilievo recessivo l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso del minore per il quale era predominante il “bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti”.