Prestazioni economiche garantite da INAIL agli infortunati sul lavoro e tecnopatici

Ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale INAIL fornisce una serie di prestazioni economiche.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Viene riconosciuta in casi di inabilità che impedisce temporaneamente l’esercizio di attività lavorativa.
L’indennità decorre dal quarto giorno e fino a quando dura l’inabilità assoluta.
E’ calcolata nella misura del 60% per cento della retribuzione giornaliera elevata al 75% ove l’inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni.
Si tratta di tutela di natura patrimoniale per perdita di guadagno soggetta a tassazione.
All’esito della invalidità temporanea assoluta l’infortunato/malato può essere sottoposto a visita da INAIL per accertare postumi permanenti

Indennizzo per danno biologico permanente
Per sinistri denunciati dopo il 25.07.2000 la disciplina normativa dell’art. 13 DLgs 38/2000 prevede il seguente regime
In caso di lesione all’integrità psicofisica integrante danno biologico,
- per lesioni di grado inferiore al 6% della “tabella delle menomazioni” non è previsto alcun ristoro;
- per lesioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% della “tabella delle menomazioni” è previsto un indennizzo da erogarsi in capitale secondo la “tabella indennizzo danno biologico”
- per lesioni di grado superiore al 16% della “tabella delle menomazioni” è previsto:
(i) sia un indennizzo da erogarsi in rendita annuale secondo la “tabella indennizzo danno biologico”;
(ii) sia un’ulteriore quota di rendita annuale per l’indennizzo delle conseguenze delle menomazioni commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti": la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

Prestazioni integrative
Si tratta di prestazioni accessorie, dette anche assistenziali, che comprendono:
- assegno di incollocabilità, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo;
- erogazione integrativa di fine anno, dovuta ai grandi invalidi con grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 60% e il 100% (a decorrere dall’01.01.2007)
- brevetto e distintivo d’onore, di natura onorifica ed economica, fornita per una sola volta ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro.

a cura dell'avv. Emilio Galbiati