Pensione di reversibilità a percettore di assegno divorzile una tantum?
Questione rimessa alle Sezioni Unite
Federica Girardi
Cass. sez. I 11/05/2017 n. 11453: rimessa alle SS.UU. la questione se la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge percettore di assegno divorzile una tantum
La pronuncia affronta la questione del diritto o meno in capo all’ex coniuge che abbia percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione di richiedere la (o quota della) pensione di reversibilità.
La I sezione della Suprema Corte, dando atto di due orientamenti contrapposti della Cassazione, l’uno che riconosce tale diritto in quanto l’avvenuta corresponsione in un’unica soluzione non esclude il diritto, ma anzi attesta la sussistenza del requisito previsto dalla legge; l’altro invece, che esclude il diritto ritenendo conditio iuris la titolarità attuale del diritto dell’assegno divorzile, conclude rimettendo la causa alle Sezioni Unite: si auspica che presto la Corte a SS.UU. si pronunci dirimendo tale contrasto tra sezioni e chiarendo se, dopo il pagamento dell’assegno in unica soluzione, possa essere avanzata domanda di reversibilità sul presupposto dell’autonomia del diritto avente natura prettamente previdenziale.
La I sezione della Suprema Corte, dando atto di due orientamenti contrapposti della Cassazione, l’uno che riconosce tale diritto in quanto l’avvenuta corresponsione in un’unica soluzione non esclude il diritto, ma anzi attesta la sussistenza del requisito previsto dalla legge; l’altro invece, che esclude il diritto ritenendo conditio iuris la titolarità attuale del diritto dell’assegno divorzile, conclude rimettendo la causa alle Sezioni Unite: si auspica che presto la Corte a SS.UU. si pronunci dirimendo tale contrasto tra sezioni e chiarendo se, dopo il pagamento dell’assegno in unica soluzione, possa essere avanzata domanda di reversibilità sul presupposto dell’autonomia del diritto avente natura prettamente previdenziale.