Occupazione abusiva: il danno è in re ipsa?

L’occupazione abusiva è caratterizzata dall’originario difetto di titolo ed è soggetta al regime della responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ.

Alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata rimessa la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale, ma anche risarcitoria e se il danno abbia carattere in re ipsa o se, invece, debba essere provato.

Sul punto erano emersi diversi orientamenti.
In particolare, secondo la II Sezione della Corte, il carattere in re ipsa del danno discenderebbe dalla natura fruttifera del bene anche se deve riconoscersi al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell’immobile; la Sezione più che “danno in re ipsa” ritiene doversi parlarsi di “danno normale” o “danno presunto”.
Secondo invece la III Sezione della Corte di Cassazione, il danno conseguente all’impossessamento sine titulo, quale danno conseguenza, deve essere allegato e provato in quanto il riconoscimento di un danno in re ipsa nel caso di occupazione sine titulo dell’immobile avrebbe la valenza di danno punitivo.

Dopo ampio excursus le Sezioni Unite, precisato che l’evento di danno riguarda proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa e che il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, concludono aderendo alle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” elaborata dalla II Sezione. Viene così privilegiata la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui dedurre il pregiudizio allegato e tenendo conto della tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva.

Sono stati quindi pronunciati i seguenti principi di diritto:
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
A cura di Avv. Federica Girardi