Le clausole vessatorie nei contratti di agenzia
La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in più occasioni sulle condizioni di validità di clausole di natura vessatoria inserite in contratti che regolano il rapporto tra preponente e agente.
Sul tema è andato consolidandosi l’orientamento che esclude l’inquadrabilità del contratto di agenzia nell’ambito dei cosiddetti contratti “per adesione”, quali i negozi contenenti le condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti o quelli conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari.
Difatti, il contratto di agenzia, sottoscritto tra preponente e agente, non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo ad uno o più soggetti che operano in qualità di agenti (e non è generalmente predisposto a mezzo moduli o formulari).
Ne discende che la pattuizione contrattuale che possa avere carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
In questi termini si sono recentemente espresse Cass. civ., sez. lav, 26.02.2019, n. 5623 e Cass. civ.. sez. lav., 19.02.2020, n. 4190 sottolineando che nei contratti di agenzia, ancorchè predisposti dal preponente, l’agente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
A cura di avv. Emilio Augusto Galbiati
Sul tema è andato consolidandosi l’orientamento che esclude l’inquadrabilità del contratto di agenzia nell’ambito dei cosiddetti contratti “per adesione”, quali i negozi contenenti le condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti o quelli conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari.
Difatti, il contratto di agenzia, sottoscritto tra preponente e agente, non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo ad uno o più soggetti che operano in qualità di agenti (e non è generalmente predisposto a mezzo moduli o formulari).
Ne discende che la pattuizione contrattuale che possa avere carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
In questi termini si sono recentemente espresse Cass. civ., sez. lav, 26.02.2019, n. 5623 e Cass. civ.. sez. lav., 19.02.2020, n. 4190 sottolineando che nei contratti di agenzia, ancorchè predisposti dal preponente, l’agente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
A cura di avv. Emilio Augusto Galbiati