Lavoro Agile (Smart Working)
Emilio Galbiati
Art. 18 L. 81 / 2017
Art. 18 L. 81 / 2017
(...) Modalità' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività' lavorativa.
Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 07.12.2021, l’Accordo individuale da stipularsi per iscritto (ai fini delle regolarità amministrativa e della prova) deve contenere l'indicazione:
- degli orari (con l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i tempi di riposo del lavoratore, le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione);
- dei luoghi (in particolare di quelli esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali);
- degli strumenti di lavoro (con previsione di standard e regolamentazione di manutenzione e sostituzione);
- della durata dell’accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato);
- delle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nonché delle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi);
- delle forme e delle modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i., sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dell’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- delle forme e delle modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 07.12.2021, l’Accordo individuale da stipularsi per iscritto (ai fini delle regolarità amministrativa e della prova) deve contenere l'indicazione:
- degli orari (con l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i tempi di riposo del lavoratore, le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione);
- dei luoghi (in particolare di quelli esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali);
- degli strumenti di lavoro (con previsione di standard e regolamentazione di manutenzione e sostituzione);
- della durata dell’accordo (che può essere a termine o a tempo indeterminato);
- delle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nonché delle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi);
- delle forme e delle modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i., sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dell’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- delle forme e delle modalità di esercizio dei diritti sindacali.