La mano di un terzo rende il testamento nullo

Il caso giunto nelle aule giudiziarie riguarda la contestazione di un testamento olografo recante data di poco posteriore a un altro testamento precedentemente pubblicato e con contenuto assolutamente difforme.
In data 16.03.2015, infatti, Tizia aveva scritto e sottoscritto, servendosi della consulenza di un Notaio, il proprio testamento olografo, specificando le proprie ultime volontà in modo molto dettagliato e articolato.
Deceduta, il testamento olografo datato 16.03.2015 veniva pubblicato, ma, pochi mesi dopo tale pubblicazione, veniva pubblicato un secondo testamento, apparentemente olografo, datato 13.04.2015 (quindi meno di un mese dopo), dal seguente tenore letterale: "13 aprile 2015 I.L.F.R. Lascio tutto alla parrocchiale chiesa di Cilavegna. In Fede L.F.R.".
È stato dunque instaurato giudizio nei confronti della Parrocchia al fine di sentire accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della scheda testamentaria datata 13.04.2015, per il difetto di autografia dell'intera scrittura e, in ogni caso, per l'apocrifia e la manipolazione del documento e delle ultime volontà in esso espresse, in quanto non riconducibili alle reali volontà della de cuius.

Il Tribunale di Pavia, investito della questione, con la sentenza in commento depositata lo scorso 23.03.2023, ribadisce, innanzitutto, le condizioni per un valido testamento olografo, ovvero che il testatore abbia redatto per intero di proprio pugno le sue ultime volontà, apponendovi la data (giorno, mese e anno) e la sottoscrizione, senza il sussidio di mezzi meccanici o l'intervento della mano di altra persona.
Viene precisato che l'autografia deve investire ogni elemento della scheda testamentaria e non solamente la sottoscrizione così da assicurare la "personalità" delle disposizioni manifestate dal de cuius e a garantire la "corrispondenza" delle stesse dichiarazioni alle ultime volontà del testatore.
Ne deriva che è nullo il testamento olografo quando manca la sottoscrizione "o" l'autografia. In particolare, la nullità per difetto di autografia del testamento si verifica ogni qual volta un terzo abbia scritto anche una sola parola: la validità del testamento olografo esige, infatti, l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o il testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona.
Viene infine specificato che, in caso di omessa o incompleta indicazione della data, il testamento olografo sarà annullabile, mentre se la data viene apposta da terzi, anche se effettuata durante il confezionamento del documento, il testamento sarà nullo per difetto di complessiva autografia.

Fatte tali premesse in diritto, il Tribunale dà conto dell’esito della disposta CTU grafologica secondo cui vi era un'alta probabilità che la scheda esaminata fosse riconducibile alla mano della de cuius, eccetto per il numero "5" che compone l'anno della data, verso cui si arriva ad un parere tecnico di "possibile apocrifia" ad opera di un altro soggetto.
In considerazione del principio secondo cui il giudice del merito, anche se ha disposto una consulenza grafica, può formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova, il Tribunale adito analizza nel dettaglio tutto quanto allegato dalle parti ed emerso dai riscontri documentali e della prova testimoniale.

Innanzitutto, viene considerato che il testamento olografo del 16.03.2015 riporta le volontà meditate e predisposte con pazienza e cura dalla testatrice, su consiglio tecnico di un Notaio (dopo vari e ripetuti incontri in un certo lasso temporale) e ha un contenuto chiaro e molto dettagliato da cui emergono
- i rapporti tra la de cuius e le parti beneficiarie menzionate nella scheda;
- l’attenzione della de cuius rispetto all'interesse sociale, al prossimo e alle persone più deboli;
- il ricorrente riferimento al "caro" e "adorato" figlio premorto.
Inoltre,
- sino al momento del decesso, la testatrice aveva più volte parlato o fatto riferimento al testamento (16.03.2015) e al suo contenuto agli amici, parenti, conoscenti, comportandosi nei fatti come se fosse stato l'unico redatto;
- pochi mesi prima di morire, l'ADS della de cuius, chiedeva al Notaio (circostanza confermata in sede testimoniale dal medesimo) un incontro con la testatrice, la quale voleva ricevere lettura del testamento redatto il 16.03.2015: al termine della lettura, la stessa dichiarava di confermare le disposizioni in esso contenute e di non intendere apportare alcuna modifica;
- tra i beneficiati con il testamento olografo 16.03.2015, di appena ventotto giorni prima rispetto a quello in verifica, non figura la Parrocchia di Cilavegna.

La scheda impugnata invece
- ha un contenuto generico e presenta manipolazioni, essendo evidente l'aggiunta a posteriori dell'aggettivo "parrocchiale", con penna di colore diverso, che non identifica neppure univocamente a quale chiesa si faccia riferimento;
- difetta di alcun riferimento o disposizione in ricordo del figlio premorto (elemento al contrario fortemente caratterizzante il primo atto di ultime volontà).
Dubbio è inoltre il rapporto intrattenuto nell'ultimo triennio dalla testatrice con la persona alla quale la medesima avrebbe scelto di affidare le ultime volontà redatte nella scrittura datata "13 aprile 2015".
Tale persona
- non è menzionata tra gli "amici" beneficiati nel testamento olografo del 16.03.2015;
- non era al corrente della morte della de cuius nel luglio 2018 e infatti era assente ai suoi funerali;
- è stata indicata dalla assistente familiare della de cuius come persona "insistente" al punto che nel 2017 la testatrice non aveva più voluto riceverlo in casa;
- ha fornito una ricostruzione confusa e non coerente sul piano spazio-temporale sia della redazione che della consegna del documento da parte della de cuius;
- ha fornito una narrazione per nulla credibile della consegna del documento alla Parrocchia di Cilavegna dopo l'apertura della successione, non sapendo nemmeno riferire con certezza a chi avesse effettivamente lasciato il documento.

Il Tribunale, dunque, sulla base delle risultanze della consulenza grafologica, ma anche degli elementi raccolti e delle prove offerte dalle parti, attesta “la probabilità della alterazione del testamento in verifica ad opera di terzi è ben più solida di quello che graficamente appare” e conclude, pertanto, che la scheda testamentaria datata 13.04.2015 è nulla per apocrifia, in quanto non interamente riconducibile alla mano della testatrice, quantomeno nella data, e che non corrisponde alle ultime volontà della de cuius.

A cura di avv. Federica Girardi