Infortunio sul lavoro: le fattispecie di aggressione personale

Le fattispecie di aggressione personale sono state oggetto di ampia disamina, attraverso pronunzie di legittimità e di merito, in ordine alla indennizzabilità da parte di INAIL ai sensi dell’art. 2 c.1 DPR 1124 / 1965.
Innanzitutto, sono fattispecie ricomprese nel rischio generico dei lavoratori, in relazione alle modalità concrete dell’evento riguardo allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche quando perpetrate da terzi e come forma di reazione, ancorché abnorme ed illegittima (Cass. civ., sez. lav., 11.04.1998, n. 3744, in Orient. giur. lav. 1998, I, 771).
A ciò si aggiunga che, per i lavoratori che svolgano attività di sovraintendenza o sorveglianza su altri lavoratori, l’aggressione personale può configurare addirittura un rischio specifico, in quanto connesso ai rapporti intersoggettivi che tali mansioni comportano (Cass. civ., sez. lav., 27.02.1986, n. 1259 in Mass. giur. lav. 1986, 562)
In altri termini, l’aggressione personale avvenuta nell’ambiente di lavoro (ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo) rientra sempre nella categoria degli infortuni avvenuti in occasione del lavoro, salvo che sia integralmente ed esclusivamente ricollegabile a mere “esigenze personali”, del tutto esulanti dall’ ambiente e dalla prestazione di lavoro (Cass. civ., sez. lav., 23.07.2012, n. 12779, in De Jure).
In caso di aggressione del lavoratore sul posto di lavoro (anche da parte di estranei), la presunzione di collegamento con l’attività lavorativa può vincersi solo ove venga comprovato che per i motivi del litigio e la modalità di azione, l’aggressione sia totalmente estranea all’ambiente lavorativo, ove si sia verificata solo per pura coincidenza temporale e spaziale (Cass. civ., sez. lav., 11.04.1998, n. 3747 in De Jure).
Al riguardo, meritano di riportarsi, per completezza, alcuni arresti giurisprudenziali in materia di aggressioni personali nei confronti di lavoratori in itinere.
In prima battuta, ha trovato riconoscimento il principio della protezione del lavoratore durante il percorso fatto per recarsi al lavoro, in quanto ricollegabile, pur indirettamente, alla attività lavorativa: le aggressioni personali in itinere sono state considerate indennizzabili anche se perpetrate da terzi e motivate dallo scopo di rapina (Cass. civ., sez. lav., 14.02.2008, n. 3776 in DL Riv. critica dir. lav. 2008, 2, 688).
Con un’articolata pronunzia resa nel 2015, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ridefinito l’ambito di tutela dell’infortunio in itinere, declinando i consolidati principi di inquadramento della occasione di lavoro, rispetto alla fattispecie della aggressione personale (nel caso particolare, da parte di ex convivente, per motivi strettamente passionali): la Corte ha ribadito l’indennizzabilità del sinistro, precisando che possa escludersi il collegamento tra il percorso di andata e ritorno del lavoratore e l’ambito lavorativo solo nel caso in cui sussista una mera coincidenza cronologica e topografica, in quanto il fatto doloso sia riconducibile a specifici rapporti personali del tutto estranei all’attività lavorativa (Cass. civ., sez. un., 07.09.2015, n.17685 in De Jure).
Le successive pronunzie della Suprema Corte di Cassazione, assunte nel solco delle precedenti Sezioni Unite, con riguardo a fattispecie di aggressione personale in itinere, hanno ribadito e confermato che, laddove attività e tragitto abbiano reso possibile o agevolato il perpetrarsi dell’azione violenta e criminosa, sussiste il nesso di occasionalità che consente di ricomprendere l’aggressione nelle fattispecie di sinistro indennizzabile: tale nesso può essere escluso solo ove sussistano rapporti personali del tutto estranei al rapporto di lavoro, sicchè l’aggressione lungo il percorso da e per il lavoro possa configurare una mera coincidenza cronologica e topografica (Cass. civ., sez. lav., 03.11.2021, n. 31485, in De Jure).