Forma della donazione indiretta

Partendo da una fattispecie particolare, avente ad oggetto un contratto di cessione di quote societarie nel quale l’acquirente si era obbligato, oltre al pagamento del prezzo, anche ad estinguere, entro un dato termine, tre mutui garantiti da ipoteche iscritte su immobili di proprietà del cedente, la Cassazione con l'ordinanza n. 18098 / 2024 ha chiarito il concetto di donazione indiretta, precisandone anche i requisiti di forma.
Sulla scorta di un orientamento consolidato, la Corte precisa che è donazione indiretta “ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità, abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente dedotte e provate in giudizio”.
Analizzando la forma richiesta per la validità delle donazioni indirette, i giudici precisano come non sia richiesta la forma dell’atto pubblico “essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità”. Tale conclusione è suffragata dall’art. 809 c.c. che per gli altri atti di liberalità diversi dalla donazione non richiama l’art. 782 c.c. che prescrive l’atto pubblico per la donazione.

A cura di Avv. Federica Girardi