Diritto dei nonni versus interesse del minore

A margine di un giudizio separativo particolarmente conflittuale la nonna paterna si rivolgeva al Tribunale per i Minorenni per ottenere la frequentazione con la nipote minore che le veniva impedita da anni.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano la richiesta osservando, sulla base della CTU espletata, che “il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile, e al superamento – tra i genitori – della loro elevata conflittualità, nella quale la reclamante era coinvolta; la situazione familiare si era inasprita, con una recrudescenza del conflitto che sconsigliava l’inserimento della nonna”.
La nonna, peraltro, impugnava il provvedimento avanti la Corte di Cassazione, lamentando come, senza tener conto dell’utilità della figura della nonna, da un lato, in violazione degli artt. 315-bis e 317-bis, le era impedito di intrattenere rapporti significativi con la nipote e, dall’altro, in violazione della normativa anche internazionale, la minore non era mai stata ascoltata.
Quanto al primo rilievo, la Suprema Corte con la sentenza n. 10250/2024 precisa che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativo coi i nipoti minorenni dev’essere “funzionale all’interesse” dei nipoti medesimi e deve presupporre “una relazione positiva, gratificante e soddisfacente”. Ne consegue che il giudice, chiamato a decidere sul mantenimento di tali rapporti, non può valutare solo “l’assenza di alcun pregiudizio”, ma deve verificare anche “un preciso vantaggio” per i minori da tale frequentazione.
Al riguardo quindi, la Cassazione conferma come la decisione assunta dalla Corte territoriale appaia conforme alla predetta valutazione cui è chiamato il Giudice: nel caso in esame, infatti, le risultanze peritali avevano indicato, da un lato, l’inopportunità di introdurre la nonna nel conflitto in atto e, dall’altro, soprattutto, la fragilità della minore.

Con specifico riguardo al rilievo circa il mancato ascolto della minore, gli Ermellini confermano l’orientamento secondo cui il minore, pur non essendo parte formale del giudizio, è comunque parte sostanziale e la sua tutela, nei giudizi che lo riguardano, è attuata proprio dalla previsione del suo ascolto. Viene altresì ribadito che l’ascolto del minore può e deve essere omesso, a fronte di motivazione, se può essere in contrasto con il “superiore interesse” del minore stesso.
Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che il mancato ascolto della minore fosse nel suo interesse e che tale provvedimento fosse adeguatamente motivato stante la fragilità della minore, evidenziata dalla CTU e dai vari operatori che si erano relazionati con la stessa e che avevano concluso per l’inopportunità di reinserire la nonna nel conflitto familiare e, soprattutto, la necessità di adottare “opportune cautele di natura psicologica” prima di ristabilire la relazione nonna-nipote.

A cura di Avv. Federica Girardi