Contratto atipico di assistenza a fronte di trasferimento immobiliare

Nella recente sentenza n. 28329/2023 la Corte di cassazione ha esaminato il caso di Tizio che aveva stipulato con Caia contratto con il quale le aveva trasferito la nuda proprietà di un immobile di cui si riservava l’usufrutto, a fronte di assistenza morale e materiale.
Intervenuto il decesso di Tizio poco dopo la stipulazione del contratto de quo, Sempronia, figlia ed erede legittimaria di Tizio, aveva convenuto in giudizio Caia affinché il contratto venisse dichiarato nullo o comunque risolto per inadempimento di Caia.
Il Tribunale respingeva la domanda e anche la Corte d’Appello rigettava l’appello, affermando l’insussistenza, al momento della stipulazione, della sproporzione tra le prestazioni assunte dalle parti con il citato contratto, non essendo stata fornita prova contraria al riguardo. Doveva altresì escludersi, in base alle prove acquisite, il dedotto inadempimento non potendo così giungere a una pronuncia di risoluzione.
Sempronia proponeva dunque ricorso per Cassazione insistendo che il contratto di mantenimento in oggetto conteneva una evidente sproporzione tra le reciproche prestazioni, era privo di alea e per l’effetto nullo.
La Cassazione, escludendo ogni riesame degli apprezzamenti di merito (peraltro, compiutamente e adeguatamente affrontati dalla Corte territoriale), condivide come la valutazione comparativa tra la prestazione assistenziale e il valore della nuda proprietà del bene immobile trasferito non faceva emergeva alcuna palese, o anche solo prevedibile, sproporzione tra le prestazioni dovute dai contraenti. Infatti, gli stessi elementi addotti dalla ricorrente a supporto del proprio ricorso seppur potevano– alla data di stipulazione del contratto – far presumere anche un naturale peggioramento delle condizioni di Tizio (non immediato né prodromico a una morte in tempi brevi), in ogni caso, potevano far ipotizzare anche una maggior richiesta di assistenza con ciò non risultando affatto evidente – o anche solo prevedibile – una sproporzione tra le prestazioni a carico delle parti.
Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso non potendosi affermare la nullità per difetto di alea.
A cura di avv. Federica Girardi