Conflitto endo-familiare e nomina di Amministratore di sostegno

Un’anziana signora aveva demandato prima al marito e, dopo la morte di questi, prima a un figlio e poi all’altro figlio la gestione del proprio cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare.
Il figlio, cui era stata revocata la precedente procura generale, proponeva dunque ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno in favore della madre. Il Giudice Tutelare presso il Tribunale rigettava l’istanza mentre la Corte d’Appello territoriale, a seguito di CTU, disponeva l’apertura dell’amministrazione di sostegno nominando quale ADS, un professionista terzo estraneo alla famiglia. I giudici di secondo grado, infatti, riscontravano la necessità
- della nomina di un ADS, sulla base del riscontrato disturbo neuro-cognitivo, seppur lieve, della beneficiaria che ne limitava la capacità di autonomia gestionale anche per la mancanza di consapevolezza della consistenza e del valore del proprio patrimonio,
- che l’ADS fosse esterno alla famiglia stante “la forte e radicata conflittualità” tra i due figli “che aveva determinato la mancanza di una rete di protezione in favore della madre”.
Sia la madre, beneficiaria del provvedimento di tutela che il figlio, procuratore della stessa, ricorrevano in cassazione.
L’esame del provvedimento impugnato ha consentito alla Cassazione con la sentenza n. 13612 / 2024 di elaborare il seguente principio di diritto: “in tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca adeguata rete protettiva per il beneficiario diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina quale amministratore di sostegno di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario”.
A cura di Avv. Federica Girardi