Casa coniugale concessa in comodato

Ammissibile la restituzione parziale?

Federica Girardi

Cass. sez. I 02/02/2017 n. 2771: la restituzione della casa coniugale concessa in comodato, a seguito della crisi coniugale, può essere parziale?

La Suprema Corte prende in esame il caso di comodato di immobile (composto da due unità abitative unite fisicamente, ma distinte catastalmente) adibito a casa coniugale e della richiesta da parte del comodante (padre del marito e legale rappresentante della società proprietaria di uno degli immobili), dopo l’assegnazione al genitore collocatario (nuora), di rilascio dei due appartamenti oggetto di contratto di comodato.

Dopo il rigetto in primo grado, la Corte territoriale in sede di gravame, considerate eccessive le dimensioni rispetto alle esigenze di vita della madre affidataria dell’unico figlio minore, riteneva potersi limitare il comodato ad uno solo degli immobili. La suprema Corte investita del gravame, ritenendo di competenza del giudice di merito l’accertamento se l’intero immobile, destinato a casa coniugale, rispondesse ai bisogni della famiglia ha rigettato il ricorso proposto, concludendo che, risposto negativamente all’accertamento sottopostogli, il giudice ben potrà procedere alla restituzione almeno parziale del bene al comodante.

MASSIMA Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, n. 2771

In sede di valutazione della domanda di rilascio proposta dal comodante nei confronti del coniuge cui l’immobile è stato assegnato quale casa familiare, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 1810 c.c., che perduri, nell’interesse dei figli conviventi minorenni (o maggiorenni non autosufficienti), la destinazione dell’intero bene all’uso cui è stato adibito, dovendo, in caso contrario, ordinarne la restituzione, quanto meno parziale.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/03/2014


Conformi e difformi:

Vedi anche:Cass. Civ., sez. 06, del 11/04/2014, n. 8580

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Casa coniugale - Assegnazione parziaria della casa familiare - Ammissibilità - Condizioni - Trasferimento di residenza del coniuge non collocatario - Conseguenze.
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'"habitat" domestico dei figli minori. Qualora, peraltro, il genitore non collocatario muti residenza, vengono meno i presupposti applicativi di cui all'art. 155 quater cod. civ. e non trova più giustificazione il provvedimento di assegnazione parziaria, che sia fondato, erroneamente, sulla riconducibilità alla casa familiare, in mancanza di riscontri di fatto, della sola porzione occupata dal genitore collocatario e sulla sufficienza, alla luce dell'art. 1022 cod. civ., della titolarità, da parte del genitore non collocatario, della proprietà dell'intero fabbricato.


Vedi anche Sezioni Unite:Cass. Civ., sez. UU, del 29/09/2014, n. 20448

COMODATO - Estinzione - sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno del comodante - Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità e urgenza - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Limiti - Valutazione comparativa del giudice tra le opposte esigenze - Necessità.
Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Casa coniugale - Comodato dell'immobile destinato a casa familiare - Giudizio di separazione o divorzio - Assegnazione al coniuge affidatario della prole minore o maggiorenne non autosufficiente - Richiesta del comodante di restituzione dell'immobile - Opposizione del coniuge assegnatario - Condizioni - Durata - Determinazione "per relationem" in relazione alla destinazione a casa familiare - Sopravvenienza di crisi coniugale - Irrilevanza - Persistenza delle esigenze della prole - Necessità. COMODATO - Estinzione - richiesta del comodante nel comodato senza determinazione di durata - In genere. DIVORZIO - In genere - In genere.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.

PROVA NEL GIUDIZIO CIVILE - Onere della prova - in genere - Immobile adibito a casa familiare già in comodato - Assegnazione al coniuge separato affidatario della prole - Richiesta di rilascio del comodante - Opposizione per destinazione a casa familiare - Onere della prova - Del coniuge assegnatario - Cessazione del comodato - Prova - Contenuto.
Il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato "per relationem" e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare.Il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso “anche nelle sue potenzialità di espansione”, va ricondotto al regime contrattuale di cui all'art. 1809 c.c. che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.