Assegno divorzile - Nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Non più valido come criterio il "tenore di vita"

Federica Girardi

Cass. sez. I 10/05/2017 n. 11504: non più attuale il parametro del tenore di vita.

Massime in Giustizia Civile Massimario 2017


Criteri di accertamento della sussistenza del diritto all'assegno di divorzio Il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'“an debeatur”, informata al principio dell'auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (art. 2 e 23 cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.

Assegno di divorzio riconosciuto solo se l’ex coniuge richiedente dimostra di non essere economicamente autosufficiente

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("condizioni dei coniugi", "ragioni della decisione", "contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune", "reddito di entrambi") e valutare "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

Rigetta, Corte D'appello Milano, 27/03/2014


Breve nota


Dopo la riforma nel 1987 della Legge Divorzio e, in particolare, dell’art. 5 comma 6, la giurisprudenza, in base all’orientamento fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, aveva stabilito che l'accertamento del diritto del coniuge al riconoscimento di un assegno periodico andasse compiuto mediante una duplice indagine, attinente all' "an" ed al "quantum": il presupposto per concedere l'assegno era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente rapportata al parametro del “tenore di vita matrimoniale”.

La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha giudicato tale parametro “non più attuale” e ha sancito come le fasi del giudizio relativo al diritto all’assegno divorzile siano due – quella dell’an e quella del quantum - da tenere ben distinte e, soprattutto, da svolgere in maniera progressiva secondo quanto normativamente previsto. La Cassazione chiarisce che la fase dell’an deve investire esclusivamente la verifica se l’ex coniuge richiedente possieda mezzi adeguati e, in caso negativo, se non possa procurarseli per ragioni obiettive, specificando che l’onere della prova della sussistenza delle condizioni grava sul coniuge richiedente.

Solo in caso di giudizio positivo sull’an, potrà affrontarsi la successiva fase del quantum debeatur, nell’ambito della quale dovranno aversi “riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno” senza svolgere “valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi” e non adottando il parametro del “tenore di vita”.

I Supremi Giudici infatti, sottopongono a serrata critica tale parametro, adottato per decenni, in quanto contrario alla natura assistenziale dell’assegno divorzile che potrà essere riconosciuto fermo il principio di “auto-responsabilità economica degli ex coniugi” nella fase del quantum. Dopo aver criticato il parametro del “tenore di vita” nella pronuncia in esame il Supremo Collegio indica come diverso parametro da adottare il raggiungimento dell’“indipendenza economica del richiedente”. Ne deriva che, ferma la rigorosa distinzione tra le due fasi, in quella deputata al riconoscimento o meno dell’assegno dovrà valutarsi l’indipendenza o autosufficienza dell’ex coniuge desumibile da alcuni indici allegati e provati dal richiedente; solo nella successiva fase di determinazione dell’assegno divorzile si potrà, in linea con il principio di solidarietà economica, valutare tutti gli elementi indicati dalla norma di legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale, reddito di entrambi) e così individuare la misura dell’assegno.

All’esito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che, pur richiamando il criterio del tenore di vita, ha poi motivato secondo i predetti principi di diritto.

Difforme: Cassazione civile, sez. un., 29/11/1990, n. 11490 in Foro it. 1991, I,67 (nota).
DIVORZIO - Assegno all'ex coniuge - - natura e criteri di determinazione

A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'"an" ed al "quantum"; il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio; la misura concreta dell'assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo alla pronuncia del divorzio; il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi.