Assegno di mantenimento sempre irripetibile?

Può capitare che nel succedersi dei procedimenti di separazione o divorzio il contributo economico a favore di una parte possa essere modificato al ribasso o addirittura negato, non tanto per fatti sopravvenuti bensì per una diversa valutazione delle condizioni economiche dei coniugi o ex coniugi.
In tali casi ci si domanda se le somme già versate siano o meno ripetibili da parte del soggetto non più onerato.
Le Sezioni Unite (sentenza 32914 dell’08.11.2022), nel valutare se debba applicarsi in maniera automatica o meno la regola dell’irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, hanno ravvisato la necessità di un bilanciamento tra l’esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto.
Proprio al fine di bilanciare tali diverse e opposte esigenze, la Suprema Corte ha concluso per la ripetibilità (con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) soltanto se nella sentenza
- venga escluso in radice e «ab origine» (quindi non per fatti sopravvenuti) il diritto al mantenimento per la mancanza di uno «stato di bisogno» (inteso come mancanza di redditi adeguati) del soggetto richiedente;
- venga addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia percepito un assegno con funzione non meramente alimentare.
Al contrario, non sussiste, a favore del coniuge separato o dell’ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate qualora
- si pervenga a una mera rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)
- l’assegno stabilito in sede presidenziale (o nella sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rideterminato al ribasso,
purché l’assegno sia contenuto nella misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media.
Tale entità, necessariamente modesta, non può essere predeterminata in maniera fissa ed astratta, essendo necessaria una valutazione ad personam e in concreto, riservata al giudice di merito tenuto a valurare tutte le variabili del caso concreto.

PRINCIPIO DI DIRITTO

«In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».