L’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE “Diritti del minore” prevede, al comma 1, che “i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e possono esprimere liberamente la propria opinione che dev’essere presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”. Tale norma sancisce inoltre, al comma 2, che “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”. Infine, al comma 3, stabilisce che “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Tale ultimo diritto è riprodotto anche nella normativa italiana che all’art. 337-ter, afferma che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori”.
Sulla scorta, in particolare, di tale ultimo principio un genitore ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva prorogato l’affidamento della figlia ad alcuni parenti fino al raggiungimento della maggiore età, confermando l’interruzione degli incontri padre-figlia.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 21969/2024 ha dato, di tali principi, concreta e corretta interpretazione, chiarendo come, di fronte al diritto a regolari contatti con ciascun genitore, l’interesse del minore dev’essere sempre considerato preminente e verificato nel concreto.
In particolare, la pronuncia è stata l’occasione per ribadire un concetto già espresso in precedenti arresti (cfr. Cass. 317/1998). Il fatto che “un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche - costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario”.
Nel caso specifico, infatti, la minore, ascoltata dai giudici di seconda istanza, aveva dato prova di una maturità superiore alla sua età, nonché di piena autonomia di giudizio e lucidità nell’analizzare la situazione vissuta.
Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della corte territoriale che, aveva ampiamente dato conto de “la grande sofferenza della figlia, la sua paura di far arrabbiare il padre, il suo sollievo per l'interruzione degli incontri con lui e il suo costante progressivo miglioramento da quando entra intervenuto l'affidamento salvifico agli zii paterni” a fronte della “totale inidoneità del padre, immaturo ed affetto da ossessioni patologiche, a intrattenere rapporti sereni ed equilibrati con la figlia, nonostante i tentativi fatti per consentirgli il recupero della capacità genitoriale, falliti per il suo comportamento a tratti persino aggressivo”.
Proprio l’accertamento in concreto del superiore interesse della minore di cui dev’essere salvaguardato il benessere psicofisico e la prevalenza di esso rispetto alle richieste di frequentazione del padre hanno determinato la conferma della sospensione degli incontri con il padre “immaturo ed autocentrato con tratti ossessivi e persecutori, del tutto privo di ruolo tutelante”.
A cura di Avv. Federica Girardi