Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria

Il codice di procedura civile, art. 747 c.p.c., prevede la necessaria autorizzazione del Tribunale per la vendita dei beni ereditari e, nel caso di appartenenza dei beni a soggetti incapaci, anche il preventivo parere del Giudice Tutelare (c.d. doppia valutazione).
La Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità che il Notaio, incaricato di un atto di cui è parte un soggetto incapace (minore, interdetto, inabilitato o soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno) ovvero avente ad oggetto beni ereditari, rilasci l’autorizzazione di cui all’art. 747 c.p.c.
la Corte d’Appello di Milano, a fronte del reclamo proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano contro l’autorizzazione alla vendita di bene immobile ereditario, resa dal Notaio rogante nell’interesse di soggetto sottoposto ad ADS (senza che sia stato acquisito preventivamente il parere del Giudice Tutelare territorialmente competente), ha avuto modo di chiarire la portata della nuova normativa.
In particolare, la Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 21 D. Lgs. 149/2022 induce a ritenere che la Riforma abbia introdotto un’alternativa all’attività dell’Autorità Giudiziaria, lasciando alle parti interessate la possibilità di scegliere se rivolgersi al Tribunale territorialmente competente (quello del luogo ove si è aperta la successione), affinché autorizzi la vendita di beni di persona incapace, previo parere del giudice tutelare oppure se formulare richiesta scritta al Notaio rogante che potrà farsi assistere da consulenti ed assumere informazioni dal coniuge, dai parenti o affini del soggetto incapace.
La Corte d’Appello di Milano condivide quindi le argomentazioni addotte dal Notaio che aveva sottolineato l’innovatività della Riforma nell’introdurre uno strumento teso a sgravare l’autorità giudiziaria e nel riconoscere al professionista la possibilità di effettuare la “doppia valutazione degli interessi della persona incapace e degli altri coeredi o legatari o creditori” contemperando gli interessi eventualmente contrapposti delle parti.

A cura di avv. Federica Girardi