Accettazione dell’eredità del minore

L’apertura della successione fa sorgere il diritto potestativo ad accettare l’eredità, ma finché non si procede all’accettazione - tacita o espressa - non si acquista la qualità di erede.
Nel caso di minori o incapaci l’eredità dev’essere accettata con il beneficio di inventario e l’accettazione tacita non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace.

Sulla base di tali principi il Tribunale di Pisa (sentenza n. 736/2023) ha deciso sulla domanda proposta dalla madre, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, tesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sorto in capo alla nonna del minore per la morte del, rispettivamente, figlio e padre dei medesimi, facendo valere la dichiarata qualità di erede testamentario del minore stesso.

Il Giudicante ha rigettato la domanda, ravvisando la carenza di legittimazione attiva per non aver provato l’accettazione beneficiata atteso che la (prodotta) autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare con beneficio di inventario, se costituisce un presupposto necessario, non equivale all’accettazione, con conseguente carenza di titolarità iure hereditatis del diritto azionato.

A cura di Avv. Federica Girardi